La Povertà Energetica come «rischio da transizione»
di Anna Gragnani - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Il Progetto di ricerca di rilevante interessenazionale Framing Energy Poverty within Social Economy - Constitutional Perspective, Public Sector and Social Economy Contribution è dedicato alla povertà energetica quale «rischio da transizione».
Nel contesto della transizione energetica in atto, la povertà energetica viene in considerazione non tanto come aspetto parziale del generale fenomeno della povertà ma come specifico rischio che può essere indotto o, secondo le circostanze, aggravato a causa degli oneri economici inerenti alle trasformazioni del sistema energetico e produttivo, preordinate a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione europea entro il 2050 (art. 2, comma 1, Reg. (UE) 2021/1119).
Caratteristica essenziale del tipo di rischio in esame, infatti, è la sua collocazione lungo un arco temporale predeterminato (con termine finale 2050), rispetto al quale, sin dall’inizio, è prevedibile che la mancanza del sostegno economico necessario per sopportare i costi delle trasformazioni indispensabili per la transizione condurrà, per il semplice decorso del tempo e salvi eventi favorevoli futuri attualmente non prefigurabili, all’insorgenza di nuove situazioni di povertà energetica o all’aggravamento di quelle esistenti, fino a livelli di estrema difficoltà di futura gestione del rischio. Così, ad esempio, i costi delle «tecnologie pulite» per il riscaldamento e dei più importanti interventi di efficientamento energetico degli edifici sono difficilmente sostenibili per le famiglie a basso reddito. Di conseguenza, da una parte, esse sono escluse dai significativi benefici economici derivanti nel lungo periodo da tali trasformazioni, in particolare, la significativa riduzione del fabbisogno di energia e, quindi, delle relative spese. Dall’altra parte, le medesime famiglie sono esposte all’incremento del prezzo dei combustibili fossili dovuto alle politiche che mirano a disincentivarne il consumo e a sostituirli, gradualmente, con fonti di energia rinnovabile, in modo da ridurre le emissioni di gas serra.
L’effettiva possibilità di accesso ai servizi energetici essenziali costituisce, attualmente, un presupposto materiale indispensabile per l’esercizio di diversi diritti costituzionali, sicché essa è riconosciuta come necessaria per garantire «livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute» (art. 2 (52) Dir. UE 2023/1791). Tenuto conto che la Costituzione assegna alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (Art. 3 (2) Cost.), neppure la rilevanza costituzionale della protezione del clima (art. 9 Cost.) può giustificare strategie di politica energetica che comportino, indirettamente, effetti lesivi della dignità della persona umana. Di conseguenza, secondo i principi dello stato sociale, l’adozione di misure strutturali necessarie ad evitare che la transizione energetica determini l’insorgenza o l’aggravamento di situazioni di povertà energetica è costituzionalmente doverosa, mentre la loro mancata tempestiva previsione potrebbe dar luogo a un’omissione giuridicamente qualificata e attuale.
Si intuisce, peraltro, che la valutazione della legittimità costituzionale delle misure di transizione richiede preliminarmente il chiarimento di complesse questioni. Ad es., in base a quali criteri è possibile identificare l’attualità della lesione di un diritto costituzionale che può scaturire da un «rischio da transizione»? Come strutturare un sindacato di proporzionalità per valutare nel tempo l’idoneità e l’adeguatezza delle misure di sostegno programmate o adottate?
L’approfondimento delle problematiche segnalate e, più in generale, degli strumenti di tutela offerti dai principi dello stato sociale rispetto ai «rischi da transizione» può dare un utile contributo per la progettazione di interventi idonei a prevenire l’insorgenza di nuove situazioni di povertà energetica e a risolvere, o quanto meno ad attenuare, quelle già esistenti, nonché per la eventuale promozione di istanze di giustizia climatica in sede giurisdizionale. Queste ultime hanno già dato luogo a importanti decisioni su questioni che presentano esigenze di protezione in parte analoghe (si pensi alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale tedesco, 1BvR 2656/18, 24 marzo 2021 o alla recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, 29 marzo 2023).
Rispetto alle difficoltà di conciliare le esigenze di protezione del clima con i principi dello stato sociale, invece, l’abbandono dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 non può essere preso in considerazione quale realistica via d’uscita, già soltanto per i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.