Disabilità e povertà energetica: una questione (anche) giuridica
di Paolo Addis – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Quello della povertà energetica, intesa come condizione nella quale non si sia in grado di provvedere, per l’appunto, al proprio fabbisogno energetico, è – come è stato osservato da Matteo Greco – un fenomeno complesso, al quale concorrono fattori molto diversi fra loro. Se gli studi su di essa stanno via via ampliandosi, in vari ambiti scientifico-disciplinari, alcuni dei suoi aspetti – relativi a determinate soggettività – sembrano ancora poco indagati. Una delle soggettività toccate dalla povertà energetica e a proposito della quale sembra mancare una riflessione scientifica adeguata è quella delle persone con disabilità. E ciò – va sottolineato - nonostante si sia messo in risalto, già qualche anno fa, come gli effetti di questa tipologia di deprivazione possano avere, sulle persone con disabilità, ripercussioni particolarmente severe, anche alla luce della situazione di marginalità socio-economica in cui molte persone con disabilità si trovano a vivere, dei costi più alti che devono affrontare nella loro quotidianità e del fatto che il loro fabbisogno domestico di energia può essere più elevato (ad esempio, perché le loro condizioni di salute rendono preferibile una data temperatura costante degli ambienti di vita o perché hanno bisogno di una certa quantità di energia per far funzionare strumenti salvavita o sistemi di Ambient Assisted Living). L’improvviso aumento del costo dell’energia che ha avuto luogo nell’ultimo triennio ha reso particolarmente visibili questi punti critici, spingendo le persone con disabilità e le loro associazioni (come, ad esempio, lo European Disability Forum) a chiedere interventi di contrasto più incisivi, ad esempio sollecitando l’adozione di programmi che coprano la maggiore spesa energetica correlata alla disabilità, oppure favorendo l’efficientamento energetico dei luoghi di vita delle persone con disabilità.
Ma quali sono le possibili e specifiche intersezioni fra la condizione giuridica di queste ultime e la povertà energetica?
Un punto di partenza per rispondere a questa domanda può essere la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU nel dicembre del 2006 e vincolante tanto per l’Italia quanto per l’Unione europea. Se si scorre il testo della Convenzione, non compare alcun rimando esplicito all’energia o all’accesso a essa. Tuttavia, è certamente possibile ricondurre l’esigenza di contrastare la povertà energetica a quanto previsto dall’art. 28, dedicato agli standard di vita e di protezione sociale; vi si legge che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità”; inoltre, gli SP “riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione”, tutelandolo e promuovendolo anche tramite misure destinate a “garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili”. Come evidenziato da chi ha commentato questa disposizione, è possibile ricomprendere all’interno di quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione anche il contrasto alla povertà energetica (e, in prospettiva, un diritto sociale all’energia) per le persone con disabilità. E – ancora – è possibile tracciare ulteriori collegamenti fra la lotta alla povertà energetica e altre disposizioni convenzionali, come, ad esempio, l’art. 20, dedicato alla mobilità personale, o l’art. 19, dedicato al diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale; e a tal riguardo, si pensi al nesso, già evidenziato da Middlemiss et al., fra povertà energetica e relazioni sociali.
Se dal piano del diritto internazionale si passa a quello del diritto interno, va rilevato come, nel nostro ordinamento, siano presenti misure che riguardano la fornitura di energia alle persone con disabilità. Il riferimento puntuale è al sistema dei bonus che il legislatore ha messo a punto per alleggerire i costi dell’energia (anche) per le persone con disabilità; si pensi, a proposito dell’elettricità, al “bonus elettrico per disagio fisico” (sic!), destinato ai clienti domestici “affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia”, in condizioni tali da aver necessità di apparecchi salvavita. Al tempo stesso, però, va sottolineato come le misure in questione – presenti, con varie declinazioni, anche in altri ordinamenti (come, ad esempio, quello spagnolo o quello irlandese) – mirino a favorire l’accesso all’energia, sotto diverse forme, per particolari categorie di consumatori individuati come vulnerabili per il sommarsi di più fattori. Ai due piani normativi sin qui evocati, poi, va aggiunto quello – di primaria importanza -relativo al diritto dell’Unione europea: l’adozione del Green deal europeo, infatti, comporta la necessità di affrontare i rischi sociali che quest’ultimo reca con sé, tenendo presenti l’esigenza di contrastare la povertà energetica e la necessaria tutela dei diritti delle persone con disabilità, come delineato, fra l’altro, nella Strategia europea sulla disabilità 2021-2030.