Mapping Italy’s Renewable Energy Communities: Main Reports and Data Sources

di Damiano Cesa Bianchi - Università di Firenze


Introduction: proximity and open participation

Renewable Energy Communities in Italy, as defined by the European Directive RED II (2018/2001) and implemented nationally through DL 162/2019 and Legislative Decree 199/2021, are entities characterized by open and voluntary participation. The principle of open participation highlights the importance of raising awareness about their existence and geographical location, as this is essential for citizens to have the opportunity to join such communities.

These communities are intended as forms of self-organization by local citizens to produce and consume energy—ideally from renewable sources. They potentially and ideally represent a shift towards a new energy model, where citizens are no longer passive consumers but active participants who produce, manage, and consume their own energy. In doing so, they also contribute to the broader objective of the green transition.

The role of self-production and self-consumption is closely linked to the concept of proximity-based energy consumption. Under the Italian framework for Renewable Energy Communities (RECs), energy is considered self-consumed only if it is produced and consumed within the same geographical area. This area was first defined by Law Decree 162/2019 as that served by a secondary voltage substation and later expanded by Legislative Decree 199/2021 to include broader zones covered by the same primary voltage substation.

The proximity requirement for energy self-consumption implies the potential emergence of numerous small-scale RECs, in which—following the principle of open participation—citizens have the right to join. However, beyond the issue of economic sustainability, the success of these communities also depends on the level of public awareness regarding their existence and the right of individuals to participate.

Understanding RECs diffusion: Key Reports

Since RECs were only introduced in European legislation in 2019 and subsequently transposed into national laws, their diffusion is still in progress, with ongoing developments in recent years. However, to gain a better understanding of the phenomenon, we can refer to reports that analyzed their spread and examined how mapping and tracking efforts have evolved over time.

One of the leading organizations reporting on Renewable Energy Communities (RECs) in Italy is Legambiente, a prominent Italian environmental association known for its work in sustainability, ecological transition, and environmental advocacy. Their annual reports (Legambiente 2020, 2021, 2022, 2024) are a key resource for both identifying the most significant REC experiences in the country and observing how attention to this topic has evolved over time.

In the 2020 report, Legambiente urged the government to approve the delegated Ministerial decree. The following year, in 2021, the association was already monitoring 30 RECs. The report also identified the first two RECs to be actually realized in Italy: Magliano d’Alpi and Napoli Est. The 2022 edition introduced new examples such as CER Nuove Energie Alpine, the first community to overcome the legal constraint of being connected to a primary substation; the project in Ventotene, designed to meet the island’s needs and leverage its unique potential; and the Ripalimosani initiative in Molise, which represents a business-led energy community model. Finally, the 2024 report focused on the evolution of the legal framework for RECs in Italy and, based on data from GSE, reported that as of the end of 2022, there were 67 operational configurations already in place nationwide.

Another key reference is the 2021 Vademecum published by ENEA (the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), which focuses on both national and international REC experiences. Notably, it highlights the Melpignano project in southern Italy—an early example of a community-based energy initiative launched back in 2011, well before the formal legal recognition of RECs in Italian legislation.

Further valuable insights into the status of Renewable Energy Communities (RECs) in Italy are provided by the “Orange Books” authored by RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), the research center of GSE—Italy’s state-owned energy services manager. In its 2022 edition, RSE mapped approximately 20 REC initiatives across the country, offering a more formal overview of their development.

Useful Maps to Explore and Engage with RECs in Italy

A more visual approach to understanding the diffusion of Renewable Energy Communities (RECs) in Italy involves exploring the interactive maps developed in recent years. One of the earliest and most relevant examples is the map published by GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in September 2023, aimed at helping citizens understand the geographical eligibility for participating in a REC. The map outlines the boundaries of primary electrical substations, which define the technical perimeter within which participants must be located to form or join a REC.

However, this map only displayed the areas covered by the substations and did not indicate whether any RECs had actually been established within those areas. As a result, while it was useful for understanding technical eligibility, it did not help potential participants identify existing communities they could join, thus limiting its effectiveness as a tool for promoting open and informed participation.

A noteworthy private initiative for mapping Renewable Energy Communities in Italy is RiCER, an open-source database launched in May 2024. It is the first Italian platform entirely dedicated to Renewable Energy Communities, with the aim of mapping, connecting, and enhancing the various CER models emerging across the national territory. While this project represented an important step forward in terms of visibility and knowledge-sharing, it was not an official registry. Instead, it relied on data voluntarily provided by researchers and individuals directly involved in the initiatives. As such, RiCER proved useful as a privately managed and well-organized tool, but it did not fully replace the comprehensive and authoritative information that an official list could have provided.

In October 2024, as part of this research project, we conducted a survey of Renewable Energy Communities (RECs) in Italy, drawing on feedback from regional governments, lists of public grants, and gray literature. Our analysis identified 98 RECs already established, along with 1,549 REC initiatives at various stages of development across the country, for which we found at least a formal notice of intent to launch. This report underscores the crucial role of regional governments in regulating and promoting RECs. At the same time, municipalities—particularly through the involvement of mayors in small towns—often play a key role in initiating and supporting the creation of local energy communities.

In November 2024, however, GSE updated its interactive map, incorporating for the first time official data on self-consumption configurations and Renewable Energy Communities (RECs). This update marked a significant step forward, as it fulfilled the role of an official registry, providing greater transparency regarding active projects across the country and allowing citizens and stakeholders to identify existing initiatives more easily.

Another important initiative was published in March 2025 by RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), the research center affiliated with GSE. RSE released a national map of RECs based on information collected through a combination of institutional sources (including websites of Regions, Provinces, Municipalities, Unions of Municipalities, Mountain Communities, and Universities) and other public sources (such as REC promoters’ websites and local newspapers). While RSE clearly stated that it does not take responsibility for any inaccuracies or omissions, the project still represents a key reference for understanding the diffusion of RECs in Italy, especially given that it was developed by a major institutional player in the national energy research landscape.

Conclusion

The diffusion of Renewable Energy Communities (RECs) in Italy has attracted growing attention since the early stages of national legislation on the matter. Starting in 2020, both Legambiente and various public institutions began monitoring and mapping these initiatives, highlighting key examples across the country. While these reports have been valuable in offering an overall understanding of the phenomenon, they have not fully met the informational needs of citizens, particularly in helping them identify which RECs they could join within their local areas.

A major step forward came only recently, in November 2024, with the official publication of the GSE’s interactive map, which now serves as the most useful tool for identifying active RECs throughout the country. Given the highly local and fragmented nature of many of these communities, an accurate and reliable mapping process can only be ensured through official data. Looking ahead, further developments may focus not just on mapping, but on analysing the most innovative REC business models, their governance structures, and the criteria that citizens might consider when deciding whether to join an existing REC or establish a new one. This evolution will be key to supporting informed participation and scaling the impact of energy communities across Italy.

Call for Papers – Conferenza finale progetto PRIN FEPSE

È aperta la Call for Papers per la Conferenza finale del progetto PRIN "Framing Energy Poverty within Social Economy – Constitutional Perspective, Public Sector and Social Economy Contribution", che si terrà il 29 settembre 2025 presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’invito è rivolto a studiosi ed esperti di ambito giuridico, economico e sociale interessati a contribuire a una riflessione multidisciplinare sul tema della povertà energetica, con particolare attenzione agli attori coinvolti, alle politiche di contrasto e al ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quali modelli innovativi di welfare energetico.

📅 Scadenza per l’invio degli abstract: 31 maggio 2025
📍 Lingua: Italiano o Inglese
📨 Invio abstract: fepse.prin@santannapisa.it

👉 Scarica la call completa qui:

Per info: fepse.prin@santannapisa.it

ll ruolo degli Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di CER "solidali"

di Matteo Greco - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa


La povertà energetica è una condizione che priva molte persone dell’accesso a un bene essenziale: l’energia necessaria per riscaldarsi, illuminare la casa e vivere dignitosamente. Si tratta di un fenomeno complesso, che può essere provocato o aggravato dai cambiamenti legati alla transizione energetica: senza politiche di sostegno adeguate, rivolte in particolare alle fasce più vulnerabili, le trasformazioni verso un modello energetico più sostenibile rischiano di rappresentare un ulteriore fattore di esclusione sociale.

In questo scenario, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), se opportunamente progettate e gestite, possono rivelarsi non solo funzionali a promuovere una transizione energetica più equa e inclusiva, ma anche rappresentare un innovativo strumento di “welfare energetico”.

In particolare, le CER di questo tipo vengono sempre più spesso descritte con l’attributo di “solidali”. Si tratta di una definizione atecnica, priva di un riconoscimento normativo, ma comunemente utilizzata nel dibattito pubblico e nella prassi per indicare quelle CER che coinvolgono cittadini in condizioni di vulnerabilità e/o destinano i benefici economici derivanti dalla condivisione dell’energia prevalentemente a finalità solidali.

Proprio per questo motivo, la realizzazione di una CER solidale rappresenta un obiettivo che molti enti locali si sono posti, consapevoli dei vantaggi che ne possono derivare in termini di contrasto alla povertà energetica. Tuttavia, gli ostacoli da superare non sono pochi.

Infatti, se costituire una CER è già di per sé un processo complesso, dar vita a una CER solidale è un passaggio ancora più impegnativo.

Le difficoltà principali riguardano:

Inoltre, costituire e gestire una CER solidale può rappresentare un compito particolarmente gravoso per un ente locale, sia sotto il profilo amministrativo che organizzativo. La complessità delle procedure, i vincoli normativi e i numerosi aspetti da curare possono rendere difficile garantire un coordinamento efficace e una gestione efficiente dell’iniziativa, compromettendone il potenziale impatto sociale.

In questo contesto, si ritiene che il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresenta un elemento chiave per la promozione e la diffusione delle CER solidali. Gli ETS, grazie al loro radicamento sociale e alla conoscenza diretta delle comunità locali, costituiscono un osservatorio privilegiato dei bisogni delle fasce più vulnerabili.

La loro capacità di ascolto e di intercettare le necessità del territorio consente di facilitare la progettazione e la gestione di CER solidali, garantendo un maggiore coinvolgimento dei cittadini in condizione di vulnerabilità e assicurando che i benefici derivanti dalla condivisione dell’energia siano effettivamente destinati a finalità sociali.

In questa prospettiva si colloca il Regolamento approvato da Roma Capitale, che rappresenta il primo esempio in Italia di disciplina comunale volta a favorire la nascita e lo sviluppo delle CER solidali, attraverso l’utilizzo dello strumento della co-progettazione, previsto dal Codice del Terzo Settore.

Con la delibera n. 174/2024, approvata dall’Assemblea Capitolina all’inizio del 2024, l’amministrazione ha definito un quadro normativo che consente agli  ETS di accedere a procedure semplificate per la realizzazione e la gestione di comunità energetiche di tipo solidale.

Il regolamento prevede due modalità operative:

Il Regolamento attribuisce un ruolo di coordinamento ai Municipi, con il supporto del Dipartimento Politiche Sociali e dell’Ufficio Clima di Roma Capitale, al fine di assicurare che i progetti selezionati perseguano obiettivi di interesse generale, tra cui la lotta alla povertà energetica.

Occorre considerare, inoltre, che il Regolamento in esame non si limita a facilitare la costituzione delle CER solidali, ma ne promuove anche l’organizzazione sotto forma di Ente del Terzo Settore (ETS).

Questa scelta si rivela particolarmente funzionale quando l’obiettivo è far sì che l’attività di produzione e condivisione dell’energia diventi uno strumento per generare risorse da destinare ad attività di interesse generale e a beneficio della collettività.

La forma giuridica di ETS consente, infatti, di accedere a specifiche agevolazioni fiscali, tra cui le detrazioni per le erogazioni liberali (art. 83 CTS). A ciò si aggiunge la possibilità per le stesse CER-ETS di collaborare con le amministrazioni pubbliche attraverso gli strumenti di amministrazione condivisa previsti dall’art. 55 CTS, oltre a beneficiare del cosiddetto “Social bonus” (art. 81 CTS), che favorisce la raccolta di risorse private per progetti a forte impatto sociale.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che gli ETS rappresentano un veicolo fondamentale per lo sviluppo di CER solidali, secondo due direttrici complementari: da un lato, attraverso il coinvolgimento degli ETS già attivi sul territorio nella promozione e gestione di tali tipologie di CER; dall’altro, attraverso la costituzione delle stesse comunità energetiche in forma di ETS, valorizzando così le opportunità offerte dal Codice del Terzo Settore in termini di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e di accesso a strumenti e agevolazioni dedicate.

L’incerta nozione di povertà energetica rispetto all’indirizzo della transizione energetica

di Giorgio Cataldo - Università del Salento


La povertà energetica è un tema sempre più centrale, specie nel contesto delle politiche di transizione. Questo fenomeno sfida non solo le tradizionali categorie giuridiche, ma anche l’efficacia delle misure europee e nazionali.

Negli ultimi decenni l’energia è sempre più implicata nella concretizzazione dei diritti. Rivela esigenze per molti aspetti inedite e prima sconosciute, in virtù dell’innalzamento delle aspettative di benessere nonché dei connessi livelli di efficienza e di qualità, a seguito dell’avanzamento della tecnologia. Un livello domestico adeguato di disponibilità energetica si rivela dunque fondamentale per l’accesso a bisogni primari (igiene, alimentazione, riscaldamento, raffrescamento, informazione, studio, lavoro, ecc…).
Se di questi aspetti si poteva avere intuizione prima dell’emergenza pandemica, l’avvento di quest’ultima ha esplicitato l’esistenza di profonde situazioni di diseguaglianza fra le famiglie italiane.

Si inserisce, così, in questo ordine di discorso la povertà energetica, della cui rilevanza ci si interroga anche sul piano costituzionalistico. Situazioni di disponibilità non adeguata, carente o addirittura mancante di energia possono dar luogo a condizioni di bisogno prima sconosciute, che pongono questioni tanto sul piano del catalogo dei diritti previsti dall’ordinamento quanto su quello dei possibili strumenti offerti per porvi rimedio.

Anche la povertà energetica è un tema relativamente nuovo. Nell’ottica che qui rileva, l’argomento è d’interesse perché nasce in studi e discipline non giuridiche (geografia, sociologia, economia, ecc…) e, a parte alcune eccezioni, risulta poco approfondito nel campo del diritto. Due nozioni chiave sono «fuel poverty», legata alla spesa energetica delle famiglie nei Paesi sviluppati, ed «energy poverty», che considera più ampiamente aspetti sociali, geografici e antropologici. Quest’ultima è nata nei Paesi in via di sviluppo ma sta diventando sempre più rilevante a livello globale.
È questa seconda accezione, infatti, a interessare in maniera progressiva. Fra gli studiosi e le istituzioni è chiaro come non basti la mera prospettiva economica, assumendo almeno pari importanza la qualità del servizio, di modo da favorire la piena realizzazione della persona umana. Da un punto di vista più generale, non a caso, l’art. 20 del Pilastro europeo dei diritti sociali indica il diritto di ogni persona «di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali».

Ad ogni modo, le due nozioni di fuel e di energy poverty presentano molti punti in comune. Nel diritto, ciò pone il problema di come qualificare la categoria. Qui, per il momento, si può infatti solo percepire l’oggetto della povertà energetica ma non se ne conoscono ancora i precisi connotati. Non si è certi, ad esempio, se può attenere a un diritto sociale (la Costituzione non contiene un diritto all’energia o quantomeno di accesso all’energia) ovvero a una più generica forma di intervento per la rimozione delle diseguaglianze, secondo quanto prescritto dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, e così via…

A tale proposito, un aspetto che può essere d’aiuto è offerto dal fatto che l’ordinamento statale conosce da tempo molteplici e, soprattutto, diversificate modalità di intervento per contrastare il fenomeno della povertà (generalmente intesa); modalità che variano e sono variate di volta in volta in termini di intensità, qualificazione e grado di strutturazione a seconda dell’oggetto (dai sussidi e dai bonus fino ai più organici interventi di sostegno al reddito).

Ciò che accomuna (quando più, quando meno) queste misure è la loro strumentalità. Queste intervengono sul problema economico guardando però a una realizzazione in chiave relazionale della persona, mirando a (re)includerla nel contesto collettivo in cui è situata, coerentemente con quanto desumibile dalla Carta costituzionale e, in particolare, dall’art. 2.

Esiste quindi un potenziale terreno comune con la riflessione sulla povertà energetica, che merita di essere approfondito. La parola-chiave sembra essere data da quella «multidimensionalità» che riguarda tanto le cause del problema quanto l’approccio per risolverlo.
Sennonché, nell’attesa di maggiori certezze circa una categoria costituzionale della povertà energetica, il corrente indirizzo europeo in tema di transizione, inaugurato dal Green Deal, rende ancor più articolata la riflessione.

Il Green Deal, consapevole del naturale verificarsi di condizioni di squilibrio a seguito di ogni processo di transizione, richiede che quest’ultima sia «giusta» e che non sia lasciato indietro nessuno. Il medesimo concetto, significativamente, è ribadito in maniera esplicita dalla normativa europea che più da vicino si interessa di povertà energetica, come la Raccomandazione 2023/2407.
La stessa Raccomandazione è poi chiara, trattando il carattere multidimensionale del fenomeno, nell’evidenziarne le diverse cause: la forte spesa per l’energia sul bilancio familiare, i bassi livelli di reddito e la scarsa efficienza energetica degli edifici. Al contempo, l’atto europeo esprime un deciso indirizzo sulle misure da adottare, chiedendo che siano privilegiate quelle strutturali, volte a risolvere il problema stabilmente e in un’ottica di lungo periodo, mettendo in secondo piano strumenti più immediati come quelli di sostegno al reddito, gli incentivi e via dicendo.

Sembra dunque logico che l’individuazione delle misure di intervento sull’efficienza energetica degli edifici sia il percorso maggiormente caldeggiato: ne parlano chiaramente la Raccomandazione così come le Direttive 2023/1791 (sull’efficienza energetica) e 2024/1275 (c.d. «case green») nelle parti in cui si interessano della povertà.
A tale riguardo, la domanda che emerge è in merito alle ripercussioni sulla costruzione costituzionale della categoria della povertà energetica. Focalizzare l’attenzione solo sulle misure di implementazione dell’efficienza degli edifici – le quali, invero, hanno un costo e le disposizioni europee sono consapevoli delle relative necessità di sostegno ad hoc per i cittadini e le famiglie più in difficoltà – potrebbe forse portare al rischio di mettere in secondo piano la componente relativa al profilo prettamente economico del problema (reddito, lavoro, spesa, ecc…). Questo, pur nella sua strumentalità che si è prima evidenziata, appare imprescindibile in ogni riflessione in materia di povertà. La sfida, soprattutto a un livello statale, sembra essere quella di integrare interventi strutturali e misure economiche, assicurando un approccio multidimensionale che rispecchi la complessità del fenomeno.

Gli incentivi alle CER tra finalità ambientale e garanzia di una soglia minima di solidarietà

di Enrico Guerrieri – Università del Salento


Lo scorso 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023, relativo all’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e l’autoconsumo individuale a distanza. 

Al fine di ultimare l’iter di recepimento delle Direttive europee dedicate al tema dell’autoconsumo diffuso, il Ministero ha provveduto a perimetrare i meccanismi di incentivazione delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (d’ora in avanti CACER).

Il decreto introduce due principali strumenti per promuovere le CER:

  1. Una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata, variabile in base alla potenza dell’impianto, e con un tetto massimo fissato al 31 dicembre 2027 o al raggiungimento di un contingente di 5 GW.
  2. Un contributo a fondo perduto del PNRR fino al 40% delle spese ammissibili per impianti nei Comuni sotto i 5000 abitanti. Questo intervento, con uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro, punta a realizzare 2 GW di potenza entro il 30 giugno 2026.

A chiudere il quadro, infine, il Gestore Servizi Energetici (GSE), con comunicato del 22 aprile 2024, ha reso nota l’approvazione da parte del Ministero della nuova versione delle Regole Operative che disciplinano l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi previsti dal PNRR e sostituiscono la prima versione approvata a febbraio.

A riprova della volontà di realizzare un sistema energetico in cui la sostenibilità ambientale non rappresenta l’unico elemento caratterizzante, uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa in commento risiede nella previsione di specifiche disposizioni volte a funzionalizzare lo strumento della tariffa incentivante anche verso finalità sociali.

In particolare, il decreto prevede che, al ricorrere del superamento di predefiniti "valori soglia", l’eventuale importo eccedentario della tariffa premio venga destinato ai soli clienti finali-consumatori (diversi dalle imprese) e\o utilizzato per «finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione», «mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio». Valore soglia che le nuove Regole operative fissano, nei casi di accesso alla sola tariffa premio, al 55% dell’energia elettrica condivisa, mentre, nei casi di cumulo di quest’ultima con il contributo in conto capitale PNRR, al 45%.

In estrema sintesi, dunque, la normativa brevemente illustrata stabilisce che se, su base annua, l’energia condivisa incentivabile della CACER supera il valore soglia del 55% della tariffa premio (o del 45% nel caso di cumulo con il contributo PNRR) rispetto al totale dell’energia immessa è possibile ricorrere a due meccanismi di allocazione dei proventi derivanti dall’energia immessa: quest’ultimi possono essere ripartiti «ai soli consumatori diversi dalle imprese», ovvero possono essere re-investiti dalla CACER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Se, in primo luogo, la normativa è chiaramente rivolta a promuovere la destinazione dell’eccedenza ai soggetti privati (clienti consumatori), il tenore estensivo della disposizione in commento ammette altresì la possibilità di re-investire tale importo eccedentario per (eterogenee) finalità sociali. Ne consegue che una delle possibili ipotesi sottese alle logiche della normativa potrebbe essere quella di destinare – sulla scorta della valorizzazione del criterio di vicinanza e, segnatamente per le CER, del principio di partecipazione alle comunità – l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai consumatori energetici «appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili» ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 199/2021. Peraltro, in previsione della potenziale coesistenza di consumatori appartenenti a diverse categorie, la partecipazione alle CACER potrà essere, di fatto, garantita anche a soggetti che versano in situazioni di vulnerabilità ai quali si aggiungono i clienti civili che si trovino in una delle situazioni elencate dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 210/2021.

In questo modo, i soggetti in condizioni di povertà energetica potrebbero trovare specifica tutela direttamente a livello statutario, dal momento che la disciplina regolatoria interna delle comunità deve essere concepita in modo promozionale rispetto a tale categoria.

Tale circostanza, pertanto, consente alle configurazioni di autoconsumo di perseguire una delle finalità fondanti la disciplina di settore: la finalità sociale, la quale, accanto alle finalità ambientali ed economiche, con ogni evidenza, riveste un ruolo cruciale all’interno della disciplina incentivante. Inoltre, la normativa brevemente illustrata svolge anche un ruolo fondamentale di garanzia del rispetto della prevalente vocazione no profit che deve necessariamente caratterizzare una CER. In altri termini, si vuole evitare che la partecipazione di una impresa ad una CER si traduca indirettamente in un meccanismo per ottenere dei profitti aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla loro attività.

In definitiva, pare opportuno evidenziare che, in questi termini, la normativa in commento consente alle CACER di contribuire concretamente al perseguimento delle finalità sociali, sino a divenire potenzialmente un valido strumento concorrente alla realizzazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione, garantendo al contempo che l’attività svolta al proprio interno non si traduca, essa stessa, in fonte di disuguaglianza.

Disabilità e povertà energetica: una questione (anche) giuridica

di Paolo Addis – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa


Quello della povertà energetica, intesa come condizione nella quale non si sia in grado di provvedere, per l’appunto, al proprio fabbisogno energetico, è – come è stato osservato da Matteo Greco – un fenomeno complesso, al quale concorrono fattori molto diversi fra loro. Se gli studi su di essa stanno via via ampliandosi, in vari ambiti scientifico-disciplinari, alcuni dei suoi aspetti – relativi a determinate soggettività – sembrano ancora poco indagati. Una delle soggettività toccate dalla povertà energetica e a proposito della quale sembra mancare una riflessione scientifica adeguata è quella delle persone con disabilità. E ciò – va sottolineato - nonostante si sia messo in risalto, già qualche anno fa, come gli effetti di questa tipologia di deprivazione possano avere, sulle persone con disabilità, ripercussioni particolarmente severe, anche alla luce della situazione di marginalità socio-economica in cui molte persone con disabilità si trovano a vivere, dei costi più alti che devono affrontare nella loro quotidianità e del fatto che il loro fabbisogno domestico di energia può essere più elevato (ad esempio, perché le loro condizioni di salute rendono preferibile una data temperatura costante degli ambienti di vita o perché hanno bisogno di una certa quantità di energia per far funzionare strumenti salvavita o sistemi di Ambient Assisted Living). L’improvviso aumento del costo dell’energia che ha avuto luogo nell’ultimo triennio ha reso particolarmente visibili questi punti critici, spingendo le persone con disabilità e le loro associazioni (come, ad esempio, lo European Disability Forum) a chiedere interventi di contrasto più incisivi, ad esempio sollecitando l’adozione di programmi che coprano la maggiore spesa energetica correlata alla disabilità, oppure favorendo l’efficientamento energetico dei luoghi di vita delle persone con disabilità.

Ma quali sono le possibili e specifiche intersezioni fra la condizione giuridica di queste ultime e la povertà energetica?

Un punto di partenza per rispondere a questa domanda può essere la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU nel dicembre del 2006 e vincolante tanto per l’Italia quanto per l’Unione europea. Se si scorre il testo della Convenzione, non compare alcun rimando esplicito all’energia o all’accesso a essa. Tuttavia, è certamente possibile ricondurre l’esigenza di contrastare la povertà energetica a quanto previsto dall’art. 28, dedicato agli standard di vita e di protezione sociale; vi si legge che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità”; inoltre, gli SP “riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione”, tutelandolo e promuovendolo anche tramite misure destinate a “garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili”. Come evidenziato da chi ha commentato questa disposizione, è possibile ricomprendere all’interno di quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione anche il contrasto alla povertà energetica (e, in prospettiva, un diritto sociale all’energia) per le persone con disabilità. E – ancora – è possibile tracciare ulteriori collegamenti fra la lotta alla povertà energetica e altre disposizioni convenzionali, come, ad esempio, l’art. 20, dedicato alla mobilità personale, o l’art. 19, dedicato al diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale; e a tal riguardo, si pensi al nesso, già evidenziato da Middlemiss et al., fra povertà energetica e relazioni sociali.

Se dal piano del diritto internazionale si passa a quello del diritto interno, va rilevato come, nel nostro ordinamento, siano presenti misure che riguardano la fornitura di energia alle persone con disabilità. Il riferimento puntuale è al sistema dei bonus che il legislatore ha messo a punto per alleggerire i costi dell’energia (anche) per le persone con disabilità; si pensi, a proposito dell’elettricità, al “bonus elettrico per disagio fisico (sic!), destinato ai clienti domestici “affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia”, in condizioni tali da aver necessità di apparecchi salvavita. Al tempo stesso, però, va sottolineato come le misure in questione – presenti, con varie declinazioni, anche in altri ordinamenti (come, ad esempio, quello spagnolo o quello irlandese) – mirino a favorire l’accesso all’energia, sotto diverse forme, per particolari categorie di consumatori individuati come vulnerabili per il sommarsi di più fattori. Ai due piani normativi sin qui evocati, poi, va aggiunto quello – di primaria importanza -relativo al diritto dell’Unione europea: l’adozione del Green deal europeo, infatti, comporta la necessità di affrontare i rischi sociali che quest’ultimo reca con sé, tenendo presenti l’esigenza di contrastare la povertà energetica e la necessaria tutela dei diritti delle persone con disabilità, come delineato, fra l’altro, nella Strategia europea sulla disabilità 2021-2030.